Art. 2
In vigore dal 23 mag 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, in nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
Storico versioni
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