Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 mag 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, in nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:646:oj#art-2