Art. 3

In vigore dal 23 mag 2011
Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella tabella 3 seguente vanno revocate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esenzione. L’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore». Tabella 3 Parti interessate per le quali l’esenzione è revocata Nome Indirizzo Paese Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 Data di entrata in vigore Codice addizionale TARIC Biria Bike GmbH Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz Germania Articolo 7 1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione 8062 Moore Large & Co. Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby Regno Unito Articolo 7 1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione 8963 N&W Cycle GmbH Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen Germania Articolo 7 1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione A852
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