Art. 3
In vigore dal 23 mag 2011
Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella tabella 3 seguente vanno revocate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 3
Parti interessate per le quali l’esenzione è revocata
Nome
Indirizzo
Paese
Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97
Data di entrata in vigore
Codice addizionale TARIC
Biria Bike GmbH
Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz
Germania
Articolo 7
1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione
8062
Moore Large & Co.
Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby
Regno Unito
Articolo 7
1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione
8963
N&W Cycle GmbH
Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen
Germania
Articolo 7
1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione
A852
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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