Art. 1
In vigore dal 23 mag 2011
Le parti interessate elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, modificato da ultimo e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1095/2005.
Per ciascuna parte interessata, l’esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 1
Elenco delle parti a cui è concessa l’esenzione
Nome
Indirizzo
Paese
Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97
Data di entrata in vigore
Codice addizionale TARIC
Sektor S.R.L.
Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosà (VI)
Italia
Articolo 7
27.5.2009
A956
Sintema Sport S.R.L.
Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (il codice postale diventerà 20847)
Italia
Articolo 7
22.2.2010
A970
Wilier Triestina S.P.A.
Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)
Italia
Articolo 7
3.11.2009
A963
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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