Art. 1

In vigore dal 23 mag 2011
Le parti interessate elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, modificato da ultimo e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1095/2005. Per ciascuna parte interessata, l’esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore». Tabella 1 Elenco delle parti a cui è concessa l’esenzione Nome Indirizzo Paese Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 Data di entrata in vigore Codice addizionale TARIC Sektor S.R.L. Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosà (VI) Italia Articolo 7 27.5.2009 A956 Sintema Sport S.R.L. Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (il codice postale diventerà 20847) Italia Articolo 7 22.2.2010 A970 Wilier Triestina S.P.A. Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI) Italia Articolo 7 3.11.2009 A963
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/304 — Testo vigente | Portale Normativo