Art. 1
In vigore dal 12 mag 2011
1. L’Unione mette a disposizione della Romania, a titolo precauzionale, un sostegno finanziario a medio termine per un importo massimo di 1,4 miliardi di EUR. In caso di attivazione dello strumento e di effettuazione dei pagamenti, il sostegno è concesso in forma di prestito con scadenza media massima di sette anni.
2. Il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale dall’Unione può essere attivato e le erogazioni possono essere richieste fino al 31 marzo 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:288:oj#art-1