Art. 3
In vigore dal 12 mag 2011
1. L’attivazione del sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale dall’Unione è esaminata dalla Commissione, a seguito di domanda scritta della Romania. Previa consultazione del CEF, la Commissione decide se l’attivazione del programma e la relativa domanda di erogazione del sostegno siano giustificate e decide l’importo e il calendario dei pagamenti. In caso di attivazione del sostegno finanziario, i fondi possono essere messi a disposizione in non più di tre rate, il cui importo e il cui calendario di erogazione sono fissati in un appendice del MI. Ogni rata può essere erogata in una o più soluzioni.
2. In caso di attivazione del sostegno finanziario, ogni erogazione del prestito, o di parti di esso, è subordinata all’entrata in vigore dell’appendice del MI0 di cui al paragrafo 1. La Commissione decide in merito all’erogazione del prestito dell’Unione, o di parti esso, previo parere del CEF.
3. Ogni pagamento è subordinato all’attuazione soddisfacente del programma economico del governo rumeno da includere sia nel programma di convergenza che nel PNR; in particolare, le condizioni specifiche di politica economica stabilite nel MI comprendono, tra l’altro:
a)
l’adozione dei bilanci e l’attuazione delle politiche in conformità con obiettivi di bilancio ben definiti per gli esercizi dal 2011 al 2013, alla base del risanamento del bilancio in corso per stabilizzare il rapporto debito pubblico/PIL e correggere il disavanzo eccessivo conformemente alle raccomandazioni formulate dal Consiglio nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi;
b)
l’obbligo di conseguire parametri di riferimento sempre più rigorosi per la riduzione degli arretrati di pagamento del governo sia a livello dell’amministrazione centrale che delle autorità locali;
c)
l’introduzione di un sistema di informazione rafforzato sia per le imprese statali che rientrano già nella definizione di amministrazioni pubbliche del Sistema europeo dei conti sia per quelle che saranno probabilmente riclassificate da Eurostat nel settore delle amministrazioni pubbliche nel 2011 e nel 2012, per permettere al governo di valutare costantemente il probabile impatto sul disavanzo pubblico e l’evoluzione degli arretrati di pagamento, dei sussidi e dei trasferimenti, nonché delle perdite collegate a tali imprese;
d)
il monitoraggio continuo delle retribuzioni nel settore pubblico perché rispettino i limiti stabiliti nella strategia di bilancio a medio termine;
e)
l’introduzione di un sistema di ticket basato sul reddito per i servizi sanitari, nonché di un adeguato sistema di verifiche e controlli per impedire l’accumulo di arretrati di pagamento nel sistema sanitario;
f)
l’attuazione di misure volte a migliorare la gestione del bilancio degli investimenti pubblici in conformità con la strategia di bilancio 2012-2014, con particolare riguardo al passaggio da investimenti interamente finanziati a livello nazionale a favore di investimenti finanziati congiuntamente dall’Unione;
g)
la revisione, l’aggiornamento e la pubblicazione su base annua di una strategia pluriennale di gestione del debito;
h)
l’attuazione di misure politiche volte a razionalizzare il sistema di fissazione delle retribuzioni, in modo che l’andamento retributivo rifletta meglio l’aumento della produttività, e riforme che aumentino la flessibilità dei contratti di lavoro e degli accordi sull’orario di lavoro nell’ambito di un quadro integrato di flessicurezza;
i)
l’adozione di misure volte a migliorare il funzionamento dei mercati dell’energia e dei trasporti, se del caso, in conformità della normativa dell’Unione;
j)
l’attuazione di misure volte a migliorare il contesto imprenditoriale nel settore dei servizi, conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3);
k)
misure volte a rafforzare ulteriormente il quadro prudenziale per gli enti creditizi e a preparare l’introduzione dei principi internazionali d’informativa finanziaria nel 2012;
l)
modifiche legislative per garantire la coerenza reciproca tra la legge sulla liquidazione delle imprese di assicurazione, il diritto fallimentare generale e la legge sulle attività delle imprese di assicurazione e sulla vigilanza del settore assicurativo;
m)
migliorare l’assorbimento dei fondi strutturali e di coesione dell’Unione e gli obiettivi specifici da raggiungere in termini di livello cumulato aggregato della spesa certificata nel quadro di detti fondi.
4. Per finanziare il prestito, è consentito, se necessario, l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata. La Commissione tiene informato il CEF in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.
Storico versioni
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