Art. 5
In vigore dal 26 apr 2011
Conformemente all’, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2008/57/CE, il capitolo 7 della STI in allegato definisce la strategia di migrazione verso un sottosistema «Energia» pienamente interoperabile. La migrazione deve essere attuata congiuntamente all’articolo 20 della direttiva, che specifica i principi dell’applicazione della STI ai progetti di rinnovo e ristrutturazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione una relazione sull’attuazione dell’articolo 20 della direttiva 2008/57/CE tre anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione. La relazione è discussa in seno al comitato istituito ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE e, ove opportuno, la STI in allegato viene adattata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:274:oj#art-5