Art. 4
In vigore dal 26 apr 2011
1. Durante un periodo transitorio di dieci anni sarà possibile rilasciare un certificato CE di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione CE di conformità o di idoneità all’impiego, a condizione che le disposizioni di cui al paragrafo 6.3 dell’allegato siano rispettate.
2. La produzione o l’adattamento/rinnovo del sottosistema utilizzando componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati entro il periodo transitorio, compresa la messa in servizio.
3. Durante il periodo transitorio gli Stati membri assicurano che:
a)
le ragioni dell’assenza di certificazione dei componenti di interoperabilità siano adeguatamente identificate nella procedura di verifica di cui al paragrafo 1;
b)
i dettagli dei componenti di interoperabilità non certificati e le ragioni dell’assenza di certificazione, compresa l’applicazione di norme nazionali notificate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2008/57/CE, siano inclusi da parte delle autorità nazionali di sicurezza nella relazione annuale di cui all’articolo 18 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
4. Una volta terminato il periodo transitorio e tenendo conto delle deroghe di cui alla sezione 6.3.3 relativa alla manutenzione, i componenti di interoperabilità sono oggetto della dichiarazione di conformità CE e/o dell’idoneità all’impiego richieste prima di essere incorporati nel sottosistema.
Storico versioni
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