Art. 5
In vigore dal 5 apr 2011
1. Il gruppo ABN AMRO non acquisisce il controllo di più dello [0 - 7] % di qualsiasi impresa.
2. In deroga al paragrafo 1, il gruppo ABN AMRO può effettuare acquisizioni se il prezzo di acquisto cumulativo lordo totale (esclusi l’assunzione o il trasferimento di debiti in relazione a tali acquisizioni) pagato dal gruppo ABN AMRO per tutte le acquisizioni per un periodo di tre anni dalla data della presente decisione è inferiore a [0-600] milioni di EUR.
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni di private equity da parte del gruppo ABN AMRO se si inseriscono nel suo piano aziendale e nel bilancio previsto della sua divisione «Private Equity» presentati alla Commissione il 5 ottobre 2010.
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche alle […] partecipazioni al capitale di rischio assunte dalla divisione «Energy, Commodities and Transportation» del gruppo AMRO a sostegno della sua normale attività di finanziamento se si inseriscono nel piano aziendale del gruppo ABN AMRO e nel bilancio previsto di tale divisione presentati alla Commissione il 10 gennaio 2010.
Il gruppo ABN AMRO presenta una relazione alla Commissione trimestralmente e al massimo entro due settimane dalla data di pubblicazione dei suoi risultati finanziari trimestrali. La relazione riporta le acquisizioni effettive delle divisioni «Private Equity» e «Energy, Commodities and Transportation». La relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sulle altre acquisizioni del gruppo ABN AMRO che è possibile effettuare in virtù del primo comma.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica per almeno tre anni dalla data della presente decisione o, se successiva, fino alla data in cui la partecipazione azionaria dei Paesi Bassi nel gruppo ABN AMRO non si riduce a un livello inferiore al 50 %. Tale divieto cessa di essere applicato al massimo dopo cinque anni dalla data della presente decisione.
Qualora il divieto di cui al paragrafo 1 si applichi per più di tre anni dalla data della presente decisione, il prezzo di acquisto cumulativo lordo totale applicabile ai sensi del primo comma o del paragrafo 2 aumenta di [0 - 200] milioni di EUR all’anno.
Storico versioni
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