Art. 2

In vigore dal 5 apr 2011
Ai fini della presente decisione si intende per: a) «gruppo ABN AMRO», il gruppo ABN AMRO e le sue controllate al 100 % dirette o indirette, comprese le entità in cui il gruppo ABN AMRO ha il controllo esclusivo ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (127); b) «occupare il primo posto», offrire il prezzo più allettante; c) «clienti al dettaglio», tutti i clienti privati (diversi dai clienti commerciali); d) «prodotti di risparmio e di deposito standardizzati», tutti i prodotti di risparmio e di deposito standardizzati che coprono in qualsiasi momento almeno l’85 % in volume dei prodotti del gruppo ABN AMRO nel mercato dei risparmi e dei depositi al dettaglio; e) «prodotti di credito ipotecario standardizzati», tutti i prodotti al dettaglio e di deposito standardizzati che coprono in qualsiasi momento almeno l’85 % in volume dei prodotti del gruppo ABN AMRO nel settore dei crediti ipotecari; f) Private Banking NL, tutti i clienti della UO Private Banking tranne quelli che fanno parte di Private Banking International (128)
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