Art. 9

Gestione delle informazioni classificate

In vigore dal 31 mar 2011
Gestione delle informazioni classificate 1.   Per «gestione delle informazioni classificate» si intende l'applicazione delle misure amministrative intese a controllare le ICUE per tutto il loro ciclo di vita al fine di integrare le misure previste agli e in tal modo contribuire a scoraggiare, scoprire e porre rimedio ai casi di compromissione o perdita intenzionale o accidentale di tali informazioni. Dette misure riguardano in particolare la creazione, la registrazione, la copiatura, la traduzione, il trasporto e la distruzione di ICUE. 2.   Le informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono registrate a fini di sicurezza prima della diffusione e all'atto della ricezione. Le autorità competenti dell'SGC e degli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione a tal fine. Le informazioni classificate di livello TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET sono registrate in uffici di registrazione dedicati. 3.   I servizi ed i locali in cui sono trattate o conservate ICUE sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte dell'autorità di sicurezza competente. 4.   Le ICUE sono veicolate tra i servizi e i locali al di fuori delle zone oggetto di protezione materiale secondo le modalità seguenti: a) di norma, le ICUE sono trasmesse con mezzi elettronici protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente all', paragrafo 6; b) qualora non siano usati i mezzi di cui alla lettera a), le ICUE sono trasportate: i) su supporti elettronici (ad esempio chiave USB, CD, disco rigido) protetti mediante prodotti crittografici approvati conformemente all', paragrafo 6; o ii) in tutti gli altri casi, secondo quanto prescritto dall'autorità di sicurezza competente, conformemente alle pertinenti misure di protezione dell'allegato III. 5.   Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato III.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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