Art. 8
Sicurezza materiale
In vigore dal 31 mar 2011
Sicurezza materiale
1. Per «sicurezza materiale» si intende l'applicazione di misure di protezione materiali e tecniche volte ad impedire l'accesso non autorizzato alle ICUE.
2. Le misure di sicurezza materiale sono intese ad impedire ad intrusi l'ingresso fraudolento o con la forza, per scoraggiare, ostacolare e scoprire azioni non autorizzate e per consentire la segregazione del personale per quanto riguarda il loro accesso alle ICUE in base al principio della necessità di conoscere. Le misure in questione sono determinate sulla base di una procedura di gestione del rischio.
3. Le misure di sicurezza materiale sono attuate per tutti i locali, gli edifici, gli uffici, le stanze o altre zone in cui le ICUE sono trattate o conservate, comprese le zone che contengono i sistemi di comunicazione e informazione definiti all', paragrafo 2.
4. Le zone in cui sono conservate ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono costituite come zone sicure conformemente all'allegato II e approvate dall'autorità di sicurezza competente.
5. Per proteggere le ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore si usano solo attrezzature o dispositivi approvati.
6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo figurano nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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