Art. 3
In vigore dal 16 mar 2011
Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
I Paesi Bassi fungono da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi di cui all’, paragrafo 1.
Lo Stato membro che riceva una domanda ai sensi dell’, comunica immediatamente allo Stato coordinatore l’importo contemplato dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente a tale Stato membro se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo.
Storico versioni
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