Art. 2
In vigore dal 16 mar 2011
1. Ogni fornitore di sementi che intenda immettere sul mercato le sementi di cui all’, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro in cui è stabilito o nel quale importa. Nella domanda, il fornitore specifica il quantitativo di sementi che intende commercializzare.
2. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, a norma dell’, purché:
a)
non esistano dubbi fondati sulla capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; o
b)
considerate le informazioni fornite dallo Stato membro coordinatore di cui all’, terzo comma, il rilascio dell’autorizzazione non risulti nel superamento del limite totale massimo di sementi di cui all’, paragrafo 1.
Per quanto riguarda la lettera b), se il limite massimo totale consentisse solo l’autorizzazione di parte del quantitativo specificato nella domanda, lo Stato membro interessato potrebbe autorizzare il fornitore a commercializzare tale quantitativo inferiore.
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