Art. 4
In vigore dal 23 feb 2011
1. Entro due mesi dalla comunicazione della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso la beneficiaria;
b)
la descrizione particolareggiata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che è stato imposto alla beneficiaria di rimborsare l’aiuto.
2. La Grecia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al recupero integrale dell’aiuto di cui all’. A richiesta della Commissione, la Grecia le trasmette immediatamente tutte le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. La Grecia trasmette alla Commissione anche informazioni particolareggiate sugli importi dell’aiuto e sugli interessi già recuperati presso la beneficiaria.
Storico versioni
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