Art. 2
In vigore dal 23 feb 2011
1. La Grecia recupera presso la beneficiaria l’aiuto di cui all’.
2. Gli importi da recuperare comprendono interessi con decorrenza dalla data alla quale essi sono stati messi a disposizione della beneficiaria fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto previsto al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (48) e dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (49), recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Grecia annulla tutti i pagamenti in corso dell’aiuto di cui all’, con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:452:oj#art-2