Art. 4

Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea

In vigore dal 21 feb 2011
Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 691/2010, la Commissione deciderà di rivedere gli obiettivi a livello dell’Unione europea di cui all’ se, prima dell’inizio del periodo di riferimento, disporrà di elementi sostanziali che dimostrino che i dati, i presupposti e/o le motivazioni iniziali su cui ci si è basati per stabilire gli obiettivi iniziali a livello dell’Unione europea non sono più validi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:121(2):oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo