Art. 4
Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea
In vigore dal 21 feb 2011
Revisione degli obiettivi a livello dell’Unione europea
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 691/2010, la Commissione deciderà di rivedere gli obiettivi a livello dell’Unione europea di cui all’ se, prima dell’inizio del periodo di riferimento, disporrà di elementi sostanziali che dimostrino che i dati, i presupposti e/o le motivazioni iniziali su cui ci si è basati per stabilire gli obiettivi iniziali a livello dell’Unione europea non sono più validi.
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