Art. 2

In vigore dal 15 feb 2011
1.   Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione nello Zimbabwe di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna: a) da parte di cittadini degli Stati membri; b) provenienti dal territorio degli Stati membri; ovvero c) mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano originari o non del territorio degli Stati membri. 2.   Sono vietati: a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe.
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Art. 2 Decisione (UE) 2011/101 — Testo vigente | Portale Normativo