Art. 1

In vigore dal 15 feb 2011
Ai fini della presente decisione, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l’assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/101 — Testo vigente | Portale Normativo