Art. 1

In vigore dal 31 gen 2011
All’articolo 7, il paragrafo 2 della decisione 2010/656/PESC è sostituito dal seguente: «2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato II.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2011/71 — Testo vigente | Portale Normativo