Art. 1
In vigore dal 31 gen 2011
All’articolo 7, il paragrafo 2 della decisione 2010/656/PESC è sostituito dal seguente:
«2. Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato II.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:71(1):oj#art-1