Art. 2

In vigore dal 24 gen 2011
1.   Nel consentire l’immissione sul mercato di biocidi contenenti temefos a norma dell’, la Francia garantisce che siano rispettate le seguenti condizioni: a) la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i biocidi contenenti temefos siano approvati per l’uso essenziale previsto; b) la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente; c) al momento della concessione dell’autorizzazione vengono imposte tutte le debite misure di riduzione dei rischi; d) l’etichetta di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità alle condizioni di limitazione d’impiego; e) ove opportuno, i titolari dell’autorizzazione o la Francia s’impegnano a cercare soluzioni alternative a tali usi. 2.   La Francia informa annualmente la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, con particolare riguardo alle iniziative intraprese a norma della lettera e).
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