Art. 1
In vigore dal 24 gen 2011
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Francia può consentire l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti temefos (N. CE 222-191-1; N. CAS 3383-96-8) a fini di controllo delle zanzare vettori di malattie nei dipartimenti francesi d’oltremare fino al 14 maggio 2014.
Storico versioni
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