Art. 3

In vigore dal 19 gen 2011
La Commissione segue l’evoluzione della situazione dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato. In particolare, la Commissione verifica se le competenti autorità amministrative dei paesi terzi e territori elencati nell’allegato, che hanno assunto un impegno pubblico con la Commissione per istituire sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile, hanno istituito tali sistemi basandosi sui seguenti principi: a) devono essere indipendenti dalla professione di revisore dei conti; b) devono garantire un controllo adeguato delle revisioni dei conti di società quotate; c) il loro funzionamento deve essere trasparente e garantire che il risultato dei controlli di qualità sia affidabile; d) devono essere efficacemente supportati da indagini e sanzioni. Per quanto riguarda Bermuda, Isole Cayman, Israele e Nuova Zelanda, la Commissione riesamina in particolare i progressi compiuti nell’emanare una legislazione che istituisca sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile nel 2011. Ove necessario, la Commissione modifica di conseguenza l’allegato della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2011/30 — Testo vigente | Portale Normativo