Art. 1

In vigore dal 19 gen 2011
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati sono considerati equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 2 luglio 2010: 1) Australia 2) Canada 3) Cina 4) Croazia 5) Giappone 6) Singapore 7) Sudafrica 8) Corea del Sud 9) Svizzera 10) Stati Uniti d’America.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:30(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2011/30 — Testo vigente | Portale Normativo