Art. 11
Alcuni prodotti esentati
In vigore dal 6 gen 2011
Alcuni prodotti esentati
Le restrizioni degli non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'allegato I, dei prodotti di origine animale di cui agli stessi articoli se tali prodotti:
a)
non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti; oppure
b)
sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:
i)
dopo l'introduzione nel territorio della Bulgaria sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;
ii)
sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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