Art. 10

Pulizia e disinfezione

In vigore dal 6 gen 2011
Pulizia e disinfezione Fatto salvo quanto disposto dall' della decisione 2008/855/CE, la Bulgaria provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell', paragrafo 2, lettera d), della direttiva 64/432/CEE.
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Pulizia e disinfezione (Art. 10 Decisione (UE) 2011/8) — Testo vigente | Portale Normativo