Art. 14

Comunicazione di informazioni classificate

In vigore dal 17 dic 2010
Comunicazione di informazioni classificate 1.   L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. 2.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle autorità locali secondo procedure consone al loro livello di cooperazione con l’Unione. 3.   L’AR è autorizzato a trasmettere ai paesi terzi associati alla presente decisione e alle autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio inerenti alla missione e coperte dal segreto professionale a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).
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