Art. 4
In vigore dal 14 dic 2010
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e previsti per ottemperare alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.
2. La Germania informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. La Germania trasmette immediatamente, dietro richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi già recuperati dai beneficiari e sui relativi interessi.
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