Art. 2
In vigore dal 14 dic 2010
1. La Germania procede al recupero dell’aiuto di cui all’ presso il beneficiario.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (27).
5. La Germania annulla tutti i pagamenti pendenti dell’aiuto di cui all’ a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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