Art. 3
In vigore dal 13 dic 2010
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a 347 700 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il consorzio dell’UE per la non proliferazione. L’accordo prevede che il consorzio assicuri la visibilità del contributo dell’UE corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate nel processo e della data di conclusione dell’accordo.
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