Art. 2

In vigore dal 13 dic 2010
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio dell’UE per la non proliferazione, che svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.
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