Art. 3
In vigore dal 8 dic 2010
Non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate degli stanziamenti per le azioni specifiche che non superino il 20 % del contributo massimo autorizzato dalla presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.
L’ordinatore competente può adottare tali modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.
Storico versioni
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