Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 dic 2010
Non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate degli stanziamenti per le azioni specifiche che non superino il 20 % del contributo massimo autorizzato dalla presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro. L’ordinatore competente può adottare tali modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:764:oj#art-3