Art. 2
In vigore dal 2 dic 2010
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. Il SIPRI è incaricato dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2.
3. Il SIPRI svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il SIPRI.
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