Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 dic 2010
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   Il SIPRI è incaricato dell’attuazione tecnica dei progetti di cui all’, paragrafo 2. 3.   Il SIPRI svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con il SIPRI.
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