Art. 4
In vigore dal 22 nov 2010
La deroga di cui agli è subordinata all’introduzione da parte della Germania, dell’Italia e dell’Austria di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni a cui si applica l’inversione contabile a norma della presente decisione.
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