Art. 1

In vigore dal 22 nov 2010
1.   In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni: a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. 2.   La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l’importo imponibile è pari o superiore a 5 000 EUR.
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Art. 1 Decisione (UE) 2010/710 — Testo vigente | Portale Normativo