Art. 5
In vigore dal 17 nov 2010
1. Fatti salvi l’, paragrafo 2, l’ e l’, il Belgio adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari l’aiuto incompatibile di cui all’ e già illegittimamente messo a loro disposizione.
2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, purché permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi calcolati a partire dalla data in cui è stato messo a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
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