Art. 4
In vigore dal 17 nov 2010
Gli aiuti individuali concessi a titolo del regime di cui all’ della presente decisione che, al momento della concessione, soddisfacevano le condizioni fissate da un regolamento adottato in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno fino a concorrenza dell’intensità massima applicata per questo tipo di aiuti.
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