Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 nov 2010
Ambito di applicazione Le regole stabilite nella presente decisione si applicano al bilancio della Banca centrale europea (BCE), comprensivo dello stato patrimoniale, delle voci iscritte nei conti «fuori bilancio» della BCE, del conto economico e delle note integrative del bilancio della BCE.
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