Art. 1

Definizioni

In vigore dal 11 nov 2010
Definizioni 1.   I termini definiti nell’ dell’indirizzo BCE/2010/20 hanno il medesimo significato anche quando utilizzati nella presente decisione. 2.   Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II dell’indirizzo BCE/2010/20.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2010/21) — Testo vigente | Portale Normativo