Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 nov 2010
Definizioni
1. I termini definiti nell’ dell’indirizzo BCE/2010/20 hanno il medesimo significato anche quando utilizzati nella presente decisione.
2. Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II dell’indirizzo BCE/2010/20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:65(1):oj#art-1