Art. 2
In vigore dal 29 ott 2010
L’ non si applica:
a)
alle forniture e all’assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio e le forze francesi che l’appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;
b)
alle seguenti attività, purché siano state autorizzate preventivamente dal comitato istituito dal punto 14 dell’UNSCR 1572 (2004) (in prosieguo il «comitato delle sanzioni»):
i)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione, dell’ONU, dell’Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS);
ii)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d’avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell’ordine pubblico;
iii)
al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa al materiale di cui ai punti i) e ii);
iv)
alla prestazione di assistenza e di formazione tecniche connesse al materiale di cui ai punti i) e ii);
c)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente personale;
d)
alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d’Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l’evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d’Avorio, previa notifica al comitato delle sanzioni;
e)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f), dell’accordo di Linas-Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione del comitato delle sanzioni;
f)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale non letale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d’Avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell’ordine pubblico, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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