Art. 5

In vigore dal 29 ott 2010
1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o dalle entità indicate dal comitato delle sanzioni a norma dell’, paragrafo 1, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione. L’elenco delle persone di cui al primo comma figura in allegato. 2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano: a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati; d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o dell’entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica. 4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
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Art. 5 Decisione (UE) 2010/656 — Testo vigente | Portale Normativo