Art. 2
In vigore dal 15 ott 2010
La presente decisione ha effetto il giorno della notifica.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d’affari annuo al di sotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un’esenzione dall’IVA o fino al 31 dicembre 2013, se questa data è anteriore.
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