Art. 1
In vigore dal 15 ott 2010
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 30 000 EUR.
L’Italia è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
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