Art. 3

In vigore dal 29 set 2010
Le autorità francesi informeranno la Commissione, entro un termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, circa i provvedimenti disposti per conformarvisi. Esse trasmetteranno alla Commissione regolari rapporti ogni sei mesi, a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, in merito allo stato di avanzamento della procedura di rimborso di cui all’, fino allo scadere di un termine di tre anni a decorrere dalle ultime misure di adeguata pubblicità di cui all’.
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