Art. 2
In vigore dal 29 set 2010
Onde sopprimere la discriminazione subita dalle emittenti estere che hanno corrisposto le tasse sull’intermediazione pubblicitaria allo Stato francese, senza poter beneficiare del regime di aiuti, le autorità francesi devono procedere al rimborso delle tasse parafiscali prelevate presso gli operatori stranieri nell’arco del periodo 1997-2002. Esse devono informare, entro un termine di sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, tutti gli operatori tenuti a corrispondere tasse da rimborsare, ogni qualvolta saranno in grado di individuarli, e diffondere un appello, tramite un’adeguata pubblicità, affinché gli operatori interessati siano in grado di manifestarsi, concedendo loro un termine di tre anni per introdurre la domanda di rimborso (18). Dopo siffatto appello, e sulla scorta delle prove prodotte dagli operatori in questione, le autorità francesi, entro un termine massimo di sei mesi dalla data di introduzione della domanda di rimborso, dovranno rimborsare l’ammontare delle tasse incompatibili col mercato interno, maggiorato degli interessi effettivamente maturati, calcolati su una base composta, assumendo quale riferimento un tasso oggettivo, ripreso per analogia dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.
Storico versioni
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