Art. 2
In vigore dal 27 set 2010
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l’«AR») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. I progetti di cui all’, paragrafo 2 sono realizzati dall’AIEA, ente incaricato dell’attuazione. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le modalità necessarie con l’AIEA.
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